
La dichiarazione dei redditi nell’evoluzione del sistema tributario. Dal modello cartaceo alla dichiarazione precompilata
di Federico Monaco
Maggio, 2025
Il 16 luglio 1951 il ministro delle Finanze Ezio Vanoni annunciò in conferenza stampa che il successivo 10 ottobre sarebbe spirato il termine per la presentazione della denuncia dei redditi percepiti nell’anno precedente. Egli dava così attuazione alla Legge 11 gennaio 1951 n. 25 recante le «Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario», più nota come «riforma Vanoni». Oltre al riordino delle imposte dirette, la riforma introduceva per la prima volta l’obbligo per tutti i contribuenti italiani di presentare una dichiarazione annuale dei redditi, esonerando solo chi aveva entrate inferiori ai minimi imponibili.
Quest’obbligo ha segnato tutti i decenni successivi, pur nel variare delle scadenze e delle modalità di presentazione, radicandosi tra le abitudini degli italiani.
Il sistema delle Conferenze tra istanze unitarie ed autonomistiche
di Luca Castelli e Pierluigi Mascaro
Novembre, 2024
Il sistema delle Conferenze, nel nostro ordinamento giuridico, ha acquisito piena rilevanza con le vicende della gestione dell’emergenza pandemica da Covid-19, e rappresenta senza ombra di dubbio il principale luogo di confronto tra lo Stato e le autonomie territoriali, sede elettiva dell’equilibrio tra unità e pluralismo, alla luce del principio di leale collaborazione da una parte, ed autonomistico dall’altra. Il tema viene esaminato magistralmente, nella sua semplicità ma al contempo ricercatezza espressiva, nel volume “Il sistema delle Conferenze – terza Camera o sede di ratifica?”, edito da Il Mulino, Bologna, nel 2023, del Professor Luca Castelli, professore associato di diritto pubblico presso l’Università degli studi di Perugia. Quella che segue è l’intervista all’Autore di Pierluigi Mascaro, dottorando di ricerca in Sostenibilità e Agenda ESG presso l’Università delle Camere di commercio “Mercatorum” di Roma.
Prime considerazioni sulla sentenza della Corte costituzionale 6/06/2024 n°132 in tema di limitazione della responsabilità amministrative alle sole ipotesi dolose (c.d. scudo erariale)
di Antonello Colosimo
Novembre, 2024
Nell’affrontare il delicatissimo tema della responsabilità amministrativa, istituto fondamentale nell’ambito delle funzioni della Corte dei conti, che deve porsi a garanzia del diritto obiettivo e/o della legalità e non di interessi di parte o dello Stato-amministrazione, si ritiene oltremodo opportuno principiare dalla recente sentenza n. 132 del 6 giugno 2024 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e per la restante parte non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, sollevate dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania con l’ordinanza del 18 dicembre 2023, n. 228.
INCARICHI AL PERSONALE IN QUIESCENZA
di Michela Guarino
Ottobre, 2024
The possibility of assigning tasks to retired staff is a matter of interest, recently given particular attention by the Court of Auditors.
The general prohibition on assigning tasks to retired staff, pursuant to art. 5 of Legislative Decree 95/2012, is a rule aimed at promoting the turnover of administrative staff.
Resolution n. 80/2024/PAR Regional control section of the Court of Auditors of Lazio May 2024 offers an important contribution in the interpretation of the prohibition on assigning tasks to retired staff sanctioned by art. 5 co 9, of the Legislative Decree n. 95/2012 and subsequent amendments, since it provides a series of general indications, both for the offices responsible for control and for accounting jurisprudence.
New food for thought is added to a long debate, which benefits from the intervention of the European Court of Justice.
Professional performance by retired staff, with experience and knowledge, often constitutes an opportunity, sometimes a necessity (think of hiring freezes, or difficulties in finding staff, etc.) and in any case generational turnover must be balanced with the quality of the service provided (art. 97 C.).
L’APPLICABILITÀ DELL’ARTICOLO 14 DELLA L. 24 NOVEMBRE 1981, N. 689 AI PROCEDIMENTI ANTITRUST NELL’INTERPRETAZIONE DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI
di Cecilia Police
Febbraio, 2023
Il tema della potestà sanzionatoria delle Autorità amministrative indipendenti ha assunto, negli ultimi anni, un crescente rilievo, soprattutto in ragione degli interessi sui quali essa viene ad incidere. Le sanzioni di tali Autorità, data anche la loro tendenziale maggiore gravità, sono più di frequente impugnate in sede giudiziale: ciò ha contribuito a far si che il settore in esame sia stato in molti casi una sede privilegiata per la formazione di orientamenti giurisprudenziali spesso di rilevante portata creativa. Per far meglio comprendere la decisione resa nel caso di specie occorre necessariamente ripercorrere le tappe fondamentali del contezioso giurisprudenziale in cui la pronuncia interviene.
COMMENTO A CONSIGLIO DI STATO, PARERE DEL 2 MARZO 2022, N. 506
di Valerio Sarcone
Marzo, 2022
Con il parere n. 506 del 2 marzo 2022, la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato ha reso il parere preventivo sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal piano integrato di attività e organizzazione ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”.
L’adozione del predetto dPR è propedeutica all’attuazione della nuova modalità di predisposizione di alcuni importanti atti di pianificazione delle amministrazioni pubbliche che vengono concentrati in un unico atto, il piano integrato di attività e organizzazione (c.d. “PIAO”)
L’ERRORE DI NOTIFICA NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO FINALMENTE RISOLTO DALLA CORTE COSTITUZIONALE
di Romina Raponi
Ottobre, 2021
La Corte costituzionale con sentenza 9 luglio 2021, n. 148 (Presidente: Coraggio - Redattore: San Giorgio) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, co. 4, Dlgs 104/2010, limitatamente alle parole «se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante».
Per poter comprendere meglio la pronuncia di illegittimità costituzionale è forse opportuno riportare il testo integrale della norma per contestualizzare la disciplina censurata [...]
NOTA A CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, 13/08/2020, (UD. 20/02/2020), N.5034/2020/ SS/ PRES-SEZ
di Francesca Panacciulli
Aprile, 2021
La pronuncia origina dal ricorso al Consiglio di Stato presentato da alcune società di telecomunicazioni contro la sentenza del Tar per il Lazio- sede di Roma, sez. II- quater, n. 6136/18.
Tale sentenza aveva riconosciuto la legittimazione, in capo a genitori di alunni frequentanti una scuola elementare di Roma (in quanto esercenti la potestà), ad impugnare l’autorizzazione formatasi per silenzio-assenso in capo alle società telefoniche controinteressate per l’istallazione di una stazione radio base su lastrico solare dell’edificio sito in Roma via (omiss), nonché l’illegittimità dell’autorizzazione per contrasto con il Protocollo d’intesa e le cesure proposte con motivi aggiunti avverso l’atto del 24 maggio 2016. Il gravame si fondava, per quanto al primo motivo sull’erronea reiezione delle eccezioni di carenza di interesse e di legittimazione a ricorrere; il secondo motivo sull’erronea reiezione di irricevibilità del ricorso di primo grado per tardività; il terzo motivo sull’erronea eccezione di inammissibilità dell’impugnazione della nota del 24 maggio 2016; il quarto motivo sull’erronea applicazione degli artt. 87, comma 9, d.lgs. n. 259/2003 e 20, 21- quinquies e 21 nonies, l. 241/90 e, infine, sull’erronea applicazione del Protocollo d’intesa del 4 luglio 2004
IL LAVORO AGILE NEL PERIODO DELLA PANDEMIA. CONSIDERAZIONI DI UNO SMART WORKER PUBBLICO
di Sergio Contessa
Gennaio, 2021
La pandemia del coronavirus-COVID 19 ci ha investiti di sorpresa, provocando drammatiche conseguenze sociali, vite umane spezzate e caos economico. In questo drammatico periodo è difficile trovare qualcosa di positivo, ma una lieta sorpresa è stata la forzata accelerazione verso una maggiore innovazione tecnologica del Paese. Quello che non si è riusciti a realizzare in quasi 30 anni di politiche di innovazione, lo si sta facendo in questo indimenticabile anno 2020 per colpa della pandemia, anche se con grandissima difficoltà. Su social e mezzi di comunicazione imperversano dibattiti politici e socio-culturali per individuare ed analizzare i motivi dell’impreparazione tecnologica del nostro Paese di fronte a questa nuova modalità di vita, di lavoro, di studio. Ma, oltre al fatto che siamo bravissimi a considerarci al bisogno tutti allenatori della nazionale di calcio, ci si è dimenticati della situazione pre-emergenza Covid (esempio nella sanità e nella scuola)
IL SUBAPPALTO. UNA POSSIBILE, TEMPORANEA, SOLUZIONE
di Marco Terrei
Ottobre, 2020
Il subappalto è sempre stato, nella materia degli appalti, una vicenda assai controversa e problematica per via del contrasto delle stesse esigenze poste alla base dello strumento; da un lato il principio del favorche si concretizza attraverso la possibilità di lasciare che un operatore economico possa far eseguire parte della commessa che gli è stata aggiudicata ad altro operatore e dall’altro quella della correttezza dell’agire della PA che nella fattispecie ha l’obiettivo di evitare infiltrazioni criminose nell’esecuzione di dette commesse.
Il presente documento prende le mosse dalla recente sentenza del TAR Lazio, Roma, 24 aprile 2020 la quale, apparentemente in contrasto con la sentenza della Corte di Giustizia Europea C-63/2019, ritiene possibile inserire nella lex Specialisun limite al subappalto ma in determinate circostanze ed a certe condizioni
L’APPROCCIO MANAGERIALE NELLA SANITÀ PUBBLICA: IL TURNOVER DEL PERSONALE E IL RECLUTAMENTO DELLE “COMPETENZE”
di Carlo Esposito
Aprile, 2020
La normativa vigente in materia di reclutamento del personale nella Pubblica Amministrazione e, più specificamente nell’ambito sanitario, delinea progressivamente, rispetto al passato, una maggiore vicinanza e assimilazione con le modalità gestionali appartenenti alle aziende private.
Il D.Lgs 502/92 istituisce le Aziende Sanitarie in luogo delle Unità Sanitarie Locali che, sebbene siano nate da una riforma dell’organizzazione sanitaria sul territorio nazionale, rappresentavano ancora una struttura organizzativa di matrice tipicamente ministeriale e riconducibile agli schemi della Pubblica Amministrazione.
Le successive modificazioni e integrazioni si sono via via adeguate al più ampio processo di “decentramento” amministrativo che ha trovato, quale elemento propulsivo, la riforma del titolo V della Costituzione. Seppure con alcune peculiarità, anche la riforma degli ordinamenti universitari in generale e dei policlinici in particolare, ha risentito di questa trasformazione determinando, in certi casi, alcune sovrapposizioni e ambivalenze non sempre facilmente risolvibili.
NOTA A CASS. PEN., SEZ. III, 30 SETTEMBRE 2019, N. 40396
di Lorenzo Bruno Molinaro
Gennaio, 2020
La sentenza che si annota (Pres. Di Nicola, Rel. Socci) è stata depositata pochi giorni fa (il 30 settembre 2019) e merita di essere segnalata in quanto rappresenta, a mio avviso, il primo significativo “arret de la Cour” in Italia, dopo la sentenza ”Ivanova” della Corte EDU del 21 aprile 2016, teso a fare chiarezza sull’insieme dei presupposti richiesti (ed oggettivamente verificabili) perché il diritto di abitazione possa fungere da ostacolo alla esecuzione dell’ordine giudiziale di demolizione.
La sentenza, pur ritenendo infondato il ricorso proposto dalla parte privata ricorrente, esprime uno sforzo commendevole, nella interpretazione dialogica delle norme interne e convenzionali, volto a valorizzare in senso innovativo il principio di legalità, consolidando il bisogno di un equo contemperamento di tale principio con la esigenza sempre più pressante di assicurare protezione ai diritti fondamentali (fra cui il diritto al rispetto della vita privata e familiare e, dunque, alla inviolabilità del domicilio), in presenza di un abuso di limitate dimensioni, in un sistema, peraltro, in continuo movimento ed in crescente apertura verso le decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo e i principi sovranazionali, che la giurisprudenza interna non può ignorare (v. le sentenze della Corte Costituzionale n. 348 e n. 349 del 14 ottobre 2007, in base alle quali “le norme della convenzione europea nell’ordinamento italiano hanno valore di norme interposte (fra le leggi e la Costituzione) che devono essere rispettate, in quanto integrano il contenuto degli obblighi internazionali che, in applicazione dell’art. 117 della Costituzione, si impongono all’attività normativa dello Stato e delle Regioni, sempre che esse non siano in contrasto con altre norme costituzionali”).
LE PRIME SANZIONI DELLE AUTORITÀ DI CONTROLLO A SEGUITO
DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
di Filippo Lorè
Gennaio, 2020
Le disposizioni previste dal legislatore europeo richiedono, in ottica accountability, un cambio di prospettiva nell’applicazione dei principi della normativa in materia di protezione dei dati personali, chiamando gli attori principali ad una svolta di natura culturale, accantonando l’atteggiamento formale nei confronti della materia, a favore di un approccio di natura sostanziale, sostenuto dall’implementazione di misure tecniche ed organizzative allo scopo di tutelare le libertà fondamentali degli interessati. Prima di considerare l’impianto sanzionatorio previsto dal Regolamento UE 2016/679, è opportuno considerare il ruolo demandato alle Autorità di controllo. Il Regolamento generale sulla protezione dei dati, oggi, all’art. 51 prevede, per ogni Stato membro, che ad una o più autorità pubbliche sia demandato il compito di sorvegliare l’applicazione del RGPD al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento delle informazioni e di agevolare la libera circolazione dei dati personali all’interno dell'Unione.
BREVI RIFLESSIONI SUGLI EFFETTI DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE SUGLI ENTI ECCLESIASTICI
di Giuseppe Brandi
Gennaio, 2020
Le Confessioni religiose rappresentano una parte molto importante, anche dal punto di vista numerico, del Terzo settore italiano1 e possono senz’altro considerarsi come organizzazioni non profit ante litteram, in quanto caratterizzate da quel fine di religione e di culto che, ai sensi dell’art. 16, lettera a), della Legge 20.05.85, n. 2222, è per sua natura decisamente diverso dallo scopo di lucro.
Malgrado ciò, durante i lavori preparatori della legge delega di riforma del Terzo settore (Legge 06.06.2016, n. 106) il mondo cattolico temeva che tale riforma non tenesse nella giusta considerazione decine di migliaia di enti ecclesiastici nati con finalità di culto (le diocesi, le parrocchie, gli istituti religiosi, etc.) ma fortemente impegnati in attività sociali fondamentali per il territorio in cui operano: ospedali, scuole, doposcuola, accoglienza, oratori, centri anziani, sportelli di aiuto per poveri, ecc..
SOCIETÀ E SICUREZZA, UN BINOMIO INSCINDIBILE
di Marco Cardilli
Ottobre, 2019
Il tema della sicurezza è ormai da oltre un ventennio al centro del dibattito pubblico italiano e fonte di crescente attenzione di politici, mass media e società civile, tornando prepotentemente di attualità in occasione di fatti di cronaca di particolare gravità ed allarme sociale.
Per un approccio efficace alla questione sicurezza ed in particolare a quella “urbana” su cui, da alcuni anni, si concentra l’attenzione dei media e del legislatore nazionale, in un contesto mutevole ed in costante evoluzione come effetto dei profondi cambiamenti causati dalle conseguenze del processo di globalizzazione in atto, occorre una visione illuminata ed evoluta, attesa la rapida obsolescenza di studi di settore e concetti teorici che hanno risentito, nel passato, di una matrice ideologica spesso intrisa di retorica allarmistica.
INTERESSI DIFFUSI E DIRITTI COLLETTIVI TRA PROCESSO AMMINISTRATIVO E PROCESSO CONTABILE.
CONTRIBUTO AD UNA COMPARAZIONE
di Massimiano Sciascia
Ottobre, 2019
The work runs preliminarily through the development of the theory and the case-law about the protection of widespread interests, organizing them into the category of the collective rights, that is to say those substantive positions held by the community of the citizens, such as the environment, the landscape, etc.
Afterwards, it outlines a comparative reconstruction of their forms of tutelage before the various jurisdictions, and particularly before the administrative judge and the Audit Office.
It concludes with a reflection upon the integration of these two ways of protection in the different ambits with some hints de iure condendo, especially with the recognition of the standing to sue before the administrative judge by the accounting public prosecutor
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